Art. 13.
(Statuto e regolamenti dell'ACS).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

 

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direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.
      2. Dopo l'approvazione da parte del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
      3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.